Art. 76

Piani di campionamento

In vigore dal 8 apr 2011
Piani di campionamento 1.   Gli Stati membri adottano il piano di campionamento di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo e ogni modifica sostanziale dello stesso in conformità alla metodologia fondata sul rischio descritta nell'allegato XIX. 2.   Gli Stati membri adottano il piano di campionamento di cui all', paragrafo 3, del regolamento sul controllo e ogni modifica sostanziale dello stesso in conformità alla metodologia fondata sul rischio descritta nell'allegato XX. Se la pesatura delle catture avviene a bordo, il margine di tolleranza di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 3, del regolamento sul controllo non si applica se la cifra risultante dalla pesatura successiva allo sbarco è superiore alla cifra corrispondente che risulta dalla pesatura a bordo. 3.   Gli Stati membri che intendono adottare i piani di campionamento di cui all', paragrafi 1 e 3, del regolamento sul controllo presentano di preferenza un unico piano di campionamento relativo a tutte le procedure di pesatura per un periodo di tre anni entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tale piano di campionamento può consistere in parti diverse per i diversi tipi di pesca. 4.   Eventuali nuovi piani di campionamento la cui adozione sia successiva al termine indicato nel paragrafo 3 o eventuali modifiche apportate a tali piani sono presentati per approvazione entro tre mesi dalla fine dell'anno in questione.
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Piani di campionamento (Art. 76 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo