Art. 60
Ripartizione delle possibilità di pesca disponibili
In vigore dal 8 apr 2011
Ripartizione delle possibilità di pesca disponibili
1. Qualora il danno non sia stato eliminato totalmente o parzialmente mediante applicazione delle disposizioni previste dall', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione, quanto prima possibile dopo aver ricevuto le informazioni di cui all' del presente regolamento, adotta le misure opportune al fine di porre rimedio ai danni arrecati.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 indicano:
a)
gli Stati membri che hanno subito danni («gli Stati membri danneggiati») e la portata dei danni (quale risulta previa detrazione degli scambi di contingenti);
b)
se applicabile, gli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità di pesca («gli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità») e il volume di tali eccedenze (quali risultano una volta detratti eventuali scambi in conformità all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002);
c)
se applicabile, le riduzioni da apportare alle possibilità di pesca degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità in modo proporzionale al superamento effettuato;
d)
se applicabile, le maggiorazioni da apportare alle possibilità di pesca degli Stati membri danneggiati in modo proporzionale ai danni subiti;
e)
se applicabile, la data o le date in cui entrano in vigore le maggiorazioni e le riduzioni;
f)
se applicabile, qualsiasi altra misura opportuna atta a porre rimedio ai danni subiti.
Storico versioni
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