Art. 62
Verifica e piano di campionamento
In vigore dal 8 apr 2011
Verifica e piano di campionamento
1. Al fine di verificare la potenza del motore in conformità all' del regolamento sul controllo, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento per identificare i pescherecci o i gruppi di pescherecci nella loro flotta per i quali esiste il rischio di dichiarare una potenza del motore di propulsione inferiore a quella effettiva. Il piano di campionamento deve essere basato almeno sui seguenti criteri di alto rischio:
a)
pescherecci operanti in zone di pesca soggette a regimi di sforzo di pesca, in particolare i pescherecci ai quali è stato assegnato uno sforzo individuale espresso in kW*giorni;
b)
pescherecci soggetti a limitazioni della potenza della nave imposte dalla legislazione nazionale o dell'Unione europea;
c)
pescherecci aventi un rapporto tra la potenza della nave (kW) e il tonnellaggio della nave (GT) inferiore del 50 % al rapporto medio a parità di tipologia di peschereccio, tipologia di attrezzi e specie bersaglio. Ai fini di tale analisi, gli Stati membri possono suddividere la flotta sulla base di uno o più criteri tra i seguenti:
i)
la segmentazione o le unità di gestione della flotta come previsto dalla legislazione nazionale;
ii)
categorie relative alla lunghezza;
iii)
categorie relative al tonnellaggio;
iv)
attrezzature utilizzate;
v)
specie bersaglio.
2. Gli Stati membri possono utilizzare criteri di rischio aggiuntivi durante la loro valutazione.
3. Gli Stati membri stilano un elenco dei propri pescherecci che soddisfano uno o più criteri di rischio di cui al paragrafo 1 e, se pertinenti, i criteri di rischio di cui al paragrafo 2.
4. Gli Stati membri prelevano un campione casuale di pescherecci da ogni gruppo di navi corrispondente a uno dei criteri di rischio di cui ai paragrafi 1 e 2. La dimensione del campione equivale alla radice quadrata, arrotondata alla cifra intera più vicina, del numero di pescherecci che compongono il gruppo in questione.
5. Gli Stati membri verificano tutti i documenti tecnici di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo in possesso di ogni peschereccio incluso nel campione casuale. Quanto agli altri documenti menzionati alla lettera g) dell', paragrafo 1, del regolamento sul controllo, gli Stati membri prestano particolare attenzione, se disponibili, alle specifiche del catalogo del fabbricante del motore.
6. Il presente articolo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012. I controlli fisici di cui all', paragrafo 2, del regolamento sul controllo riguardano in via prioritaria le navi da traino che operano nell'ambito di un tipo di pesca soggetta a un regime di sforzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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