Art. 64

Elaborazione dei piani di campionamento

In vigore dal 8 apr 2011
Elaborazione dei piani di campionamento 1.   Fatto salvo l'uso dei dati di cui al paragrafo 5, i piani di campionamento elaborati dagli Stati membri in conformità all', paragrafo 3, del regolamento sul controllo al fine di controllare le catture di stock oggetto di piani di ricostituzione effettuate da imbarcazioni che praticano la pesca ricreativa consentono la raccolta di dati biennali. 2.   I metodi utilizzati nei piani di campionamento sono stabiliti in modo chiaro e sono, per quanto possibile: a) stabili nel tempo; b) normalizzati nell'ambito delle regioni; c) conformi agli standard di qualità definiti dagli organismi scientifici internazionali preposti e, se opportuno, dalle organizzazioni regionali per la pesca cui aderisce l'Unione europea in veste di parte contraente o osservatore. 3.   Il piano di campionamento include un modello di campionamento per la stima delle catture di stock oggetto di piani di ricostituzione, gli attrezzi utilizzati e la zona geografica del piano di ricostituzione interessato in cui sono state effettuate le catture. 4.   Gli Stati membri valutano sistematicamente la precisione e la correttezza dei dati raccolti. 5.   Ai fini dei piani di campionamento di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare i dati raccolti in base al programma comunitario pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (27) nella misura in cui tali dati siano disponibili. 6.   La presente disposizione non si applica nel caso in cui uno Stato membro abbia vietato la pesca ricreativa di uno stock oggetto di un piano di ricostituzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Elaborazione dei piani di campionamento (Art. 64 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo