Art. 66

Definizione

In vigore dal 8 apr 2011
Definizione Ai fini del presente capo, si intende per: «prodotti della pesca e dell'acquacoltura», tutti i prodotti di cui al capitolo 03 e alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (28).
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