Art. 67
Informazioni sulle partite
In vigore dal 8 apr 2011
Informazioni sulle partite
1. Gli operatori forniscono le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all', paragrafo 5, del regolamento sul controllo nel momento in cui i prodotti della pesca e dell'acquacoltura vengono suddivisi in partite e al più tardi all'atto della prima vendita.
2. In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, gli operatori aggiornano le informazioni pertinenti di cui all', paragrafo 5, del regolamento sul controllo derivanti dalla fusione o dalla suddivisione delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura successivamente alla prima vendita, nella fase in cui diventano disponibili.
3. Nel caso in cui, in seguito alla fusione o alla suddivisione delle partite successivamente alla prima vendita, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti da pescherecci o unità di produzione acquicola vengano mescolati, gli operatori sono in grado di identificare ciascuna partita di origine almeno grazie al relativo numero di identificazione di cui all', paragrafo 5, lettera a), del regolamento sul controllo e possono risalire fino allo stadio della cattura o della raccolta, conformemente all', paragrafo 3, del regolamento sul controllo.
4. I sistemi e le procedure di cui all', paragrafo 4, del regolamento sul controllo consentono agli operatori di identificare il fornitore o i fornitori diretti e, salvo qualora si tratti dei consumatori finali, l'acquirente o gli acquirenti diretti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
5. Le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all', paragrafo 5, del regolamento sul controllo sono fornite attraverso l'etichettatura o l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura. Le informazioni apposte sulle partite restano disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione consentendo alle autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento.
6. Gli operatori appongono le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all', paragrafo 5, del regolamento sul controllo utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura:
a)
a decorrere dal 1o gennaio 2013, per le attività di pesca soggette a un piano pluriennale;
b)
a decorrere dal 1o gennaio 2015, per gli altri prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
7. Quando le informazioni di cui all', paragrafo 5, del regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione.
8. Gli Stati membri collaborano tra loro per garantire che le informazioni apposte sulle partite e/o che le accompagnano fisicamente siano accessibili alle autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono stati suddivisi in partite, in particolare quando le informazioni sono apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo. Gli operatori che utilizzano tali strumenti fanno in modo che essi vengano elaborati sulla base di norme e specifiche riconosciute a livello internazionale.
9. Le informazioni relative alla data delle catture di cui all', paragrafo 5, lettera d), del regolamento sul controllo possono includere più giorni di calendario o un periodo di tempo corrispondente a più date di catture.
10. Le informazioni relative ai fornitori di cui all', paragrafo 5, lettera f), del regolamento sul controllo riguardano il fornitore o i fornitori diretti dell'operatore di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Queste informazioni possono essere fornite, ove del caso, per mezzo della marchiatura d'identificazione di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (29).
11. Le informazioni di cui alle lettere da a) a f) dell', paragrafo 5, del regolamento sul controllo non si applicano:
a)
ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati che non rientrano nel campo di applicazione del certificato di cattura a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (30);
b)
ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o allevati in acqua dolce; e
c)
ai pesci, ai crostacei e ai molluschi ornamentali.
12. Le informazioni elencate all', paragrafo 5, lettere da a) ad h), del regolamento sul controllo non si applicano ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata.
13. Ai fini dell' del regolamento sul controllo, le informazioni relative alla zona geografica interessata sono:
a)
la zona geografica interessata, quale definita all', punto 30, del regolamento sul controllo, per le catture di stock o gruppi di stock soggetti a un contingente e/o a una taglia minima nell'ambito della legislazione dell'Unione; o
b)
la zona di cattura conformemente all' del regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione (31), per gli altri stock o gruppi di stock.
14. Il valore dei piccoli quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all', paragrafo 8, del regolamento sul controllo si applica alle vendite dirette da parte di un peschereccio, per giorno di calendario e per consumatore finale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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