Art. 5

Elenco delle autorizzazioni di pesca

In vigore dal 8 apr 2011
Elenco delle autorizzazioni di pesca 1.   Fatte salve le norme speciali, una volta divenuti operativi i siti web di cui all' del regolamento sul controllo e non più tardi del 1o gennaio 2012, gli Stati membri rendono disponibile, nella zona protetta dei loro siti web ufficiali, l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca di cui all' del regolamento sul controllo prima che tali autorizzazioni di pesca acquistino validità. Tali elenchi sono aggiornati in caso di modifiche prima che queste ultime diventino effettive. 2.   Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco dei propri pescherecci che hanno ricevuto autorizzazioni di pesca per il 2011. Essi informano la Commissione di ogni modifica apportata a questo elenco prima che le modifiche diventino effettive.
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Elenco delle autorizzazioni di pesca (Art. 5 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo