Art. 7
Documenti detenuti a bordo dei pescherecci dell'Unione
In vigore dal 8 apr 2011
Documenti detenuti a bordo dei pescherecci dell'Unione
1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione avente una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri tiene a bordo documenti rilasciati da un'autorità competente dello Stato membro in cui il peschereccio è immatricolato, recanti le seguenti informazioni:
a)
il nome (eventuale) della nave;
b)
le lettere del porto o del distretto marittimo in cui la nave è immatricolata e il numero (i numeri) di immatricolazione;
c)
l'eventuale segnale radio internazionale di chiamata;
d)
il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente del noleggiatore (dei noleggiatori);
e)
la lunghezza fuori tutto, la potenza del motore di propulsione, il tonnellaggio lordo e, per i pescherecci dell'Unione entrati in servizio il 1o gennaio 1987 o dopo tale data, la data di entrata in servizio.
2. I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri dotati di stive tengono a bordo disegni accurati con la descrizione di queste ultime, inclusa l'indicazione di tutti i punti di accesso e la capacità netta, espressa in metri cubi.
3. I comandanti di pescherecci dell'Unione dotati di serbatoi di acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento aggiornato in cui è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi a intervalli di 10 cm.
4. I documenti menzionati nei paragrafi 2 e 3 sono certificati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera. Qualsiasi modifica apportata alle caratteristiche contenute nei documenti menzionati nei paragrafi da 1 a 3 è certificata da un'autorità competente dello Stato membro di bandiera.
5. I documenti menzionati nel presente articolo sono presentati ai fini del controllo e dell'ispezione su richiesta dei funzionari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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