Art. 9
Norme generali per gli attrezzi fissi e le sfogliare
In vigore dal 8 apr 2011
Norme generali per gli attrezzi fissi e le sfogliare
1. Le disposizioni contenute negli articoli da 9 a 12 del presente regolamento si applicano ai pescherecci dell'Unione che operano in tutte le acque dell'Unione e le disposizioni contenute negli articoli da 13 a 17 del presente regolamento si applicano alle acque dell'Unione a una distanza di 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base degli Stati membri costieri.
2. Nelle acque dell'Unione quali definite al paragrafo 1 è vietato utilizzare per la pesca attrezzi fissi, boe e sfogliare non marcati e non identificabili in conformità alle disposizioni degli articoli da 10 a 17 del presente regolamento.
3. Nelle acque dell'Unione quali definite al paragrafo 1 è vietato detenere a bordo:
a)
aste di sfogliara che non espongono le lettere e i numeri di immatricolazione esterni in conformità all' del presente regolamento;
b)
attrezzi fissi non recanti una targhetta conforme all', paragrafo 2, del presente regolamento;
c)
boe non marcate in conformità all', paragrafo 2, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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