Art. 10
Norme relative alle sfogliare
In vigore dal 8 apr 2011
Norme relative alle sfogliare
I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni sfogliara montata detenuta a bordo o utilizzata per la pesca esponga in forma chiaramente leggibile, sull'asta di ogni sfogliara montata, le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio stesso.
Storico versioni
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