Art. 11
Norme relative agli attrezzi fissi
In vigore dal 8 apr 2011
Norme relative agli attrezzi fissi
1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni attrezzo fisso detenuto a bordo o utilizzato per la pesca sia chiaramente marcato e identificabile conformemente al disposto del presente articolo.
2. Ogni attrezzo fisso utilizzato per la pesca espone in forma permanente le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio cui appartiene:
a)
per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore;
b)
per le lenze e i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio;
c)
per le nasse e le trappole, su un'etichetta fissata alla lima da piombo;
d)
per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico, su targhette fissate conformemente al disposto delle lettere a), b) e c) ad intervalli regolari non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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