Art. 11

Norme relative agli attrezzi fissi

In vigore dal 8 apr 2011
Norme relative agli attrezzi fissi 1.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni attrezzo fisso detenuto a bordo o utilizzato per la pesca sia chiaramente marcato e identificabile conformemente al disposto del presente articolo. 2.   Ogni attrezzo fisso utilizzato per la pesca espone in forma permanente le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio cui appartiene: a) per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore; b) per le lenze e i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio; c) per le nasse e le trappole, su un'etichetta fissata alla lima da piombo; d) per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico, su targhette fissate conformemente al disposto delle lettere a), b) e c) ad intervalli regolari non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico.
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Norme relative agli attrezzi fissi (Art. 11 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo