Art. 13
Norme relative alle boe
In vigore dal 8 apr 2011
Norme relative alle boe
1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché a ciascun attrezzo fisso utilizzato per la pesca siano fissate due boe segnaletiche situate alle estremità e delle boe intermedie, attrezzate come prescritto nell'allegato IV e provvedono affinché dette boe siano usate conformemente al disposto della presente sezione.
2. Ogni boa segnaletica situata alle estremità dell'attrezzo e ogni boa intermedia espone le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio dell'Unione cui appartiene e che utilizza tali boe, come in appresso specificato:
a)
le lettere e i numeri sono esposti nel punto più alto possibile al di sopra del livello dell'acqua in modo da essere chiaramente visibili;
b)
in un colore contrastante con quello della superficie sulla quale sono esposti.
3. Le lettere e i numeri esposti sulla boa segnaletica non possono essere cancellati, alterati o resi illeggibili dal tempo.
Storico versioni
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