Art. 6

Marcatura dei pescherecci

In vigore dal 8 apr 2011
Marcatura dei pescherecci I pescherecci dell'Unione sono contrassegnati secondo le disposizioni seguenti: a) la lettera (le lettere) del porto o del distretto in cui il peschereccio dell'Unione è immatricolato nonché il numero (i numeri) d'immatricolazione sono dipinti o indicati su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati; b) per i pescherecci dell'Unione aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri ma inferiore a 17 metri, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 25 centimetri e lo spessore della linea di almeno 4 centimetri. Per i pescherecci dell'Unione aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 45 centimetri e lo spessore della linea di almeno 6 centimetri; c) lo Stato membro di cui la nave batte bandiera può richiedere che il segnale radio internazionale di chiamata (IRCS) o le lettere e i numeri d'immatricolazione esterni siano chiaramente dipinti, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati, sulla cima della timoniera in modo da essere chiaramente visibili dal cielo; d) i colori contrastanti sono il bianco e il nero; e) le lettere e i numeri di immatricolazione esterni dipinti o indicati sullo scafo del peschereccio dell'Unione non devono essere rimossi, cancellati, alterati, illeggibili, coperti o dissimulati.
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Marcatura dei pescherecci (Art. 6 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo