Art. 3

Rilascio e gestione delle licenze di pesca

In vigore dal 8 apr 2011
Rilascio e gestione delle licenze di pesca 1.   La licenza di pesca di cui all' del regolamento sul controllo è valida per un solo peschereccio dell'Unione. 2.   Gli Stati membri rilasciano, gestiscono e revocano ai loro pescherecci le licenze di pesca di cui all' del regolamento sul controllo in conformità al presente regolamento. 3.   Le licenze di pesca di cui all' del regolamento sul controllo contengono almeno le informazioni riportate all'allegato II. 4.   Le licenze di pesca rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 1281/2005 sono considerate licenze di pesca rilasciate a norma del presente regolamento se contengono le informazioni minime previste dal paragrafo 3 del presente articolo. 5.   La validità della licenza di pesca è subordinata al rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata. 6.   In caso di sospensione temporanea o revoca definitiva della licenza di pesca, le autorità dello Stato membro di bandiera informano immediatamente il titolare della licenza di pesca in questione. 7.   In qualsiasi momento, la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, in gt o kw, non supera i livelli di capacità massima di tale Stato membro stabiliti in conformità agli del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai regolamenti (CE) n. 1438/2003 della Commissione (22), (CE) n. 639/2004 del Consiglio (23) e (CE) n. 2104/2004 della Commissione (24).
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Rilascio e gestione delle licenze di pesca (Art. 3 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo