Art. 114

Obblighi del comandante durante le ispezioni

In vigore dal 8 apr 2011
Obblighi del comandante durante le ispezioni 1.   Il comandante di un peschereccio sottoposto a ispezione o il suo rappresentante: a) facilita un imbarco rapido e sicuro dei funzionari, conformemente alle norme di navigazione, quando riceve il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali o quando l'intenzione di salire a bordo sia stabilita mediante radiocomunicazione da una imbarcazione o un elicottero che trasporta un funzionario; b) mette a disposizione una scaletta d'imbarco che soddisfi i requisiti dell'allegato XXIX per permettere un accesso rapido e sicuro a qualsiasi imbarcazione che preveda un dislivello di 1,5 metri o più; c) consente ai funzionari di esercitare le loro funzioni di ispezione, fornendo l'assistenza richiesta e ragionevole; d) consente agli ispettori di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera, dello Stato costiero e dello Stato che esegue l'ispezione; e) informa i funzionari degli specifici rischi per la sicurezza a bordo dei pescherecci; f) consente l'accesso dei funzionari a tutte le zone dell'imbarcazione, a tutte le catture trasformate e non, a tutte le attrezzature da pesca e a tutti i relativi documenti e informazioni; g) consente lo sbarco sicuro dei funzionari al termine dell'ispezione. 2.   I comandanti non sono tenuti a rivelare informazioni commercialmente sensibili su canali radiofonici aperti.
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Obblighi del comandante durante le ispezioni (Art. 114 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo