Art. 113

Obblighi generali degli operatori

In vigore dal 8 apr 2011
Obblighi generali degli operatori 1.   Tutti gli operatori che agiscono sotto la giurisdizione di uno Stato membro possono essere soggetti a ispezione in relazione ai loro obblighi in virtù delle norme della politica comune della pesca. 2.   Tutti gli operatori soggetti a ispezione: a) facilitano il lavoro dei funzionari e forniscono loro, su richiesta, le informazioni e i documenti necessari, incluse ove possibile copie dei medesimi, o l'accesso alle banche dati pertinenti, in relazione alle attività di pesca, che devono essere compilati e conservati in formato elettronico o cartaceo in conformità con le norme della politica comune della pesca; b) facilitano l'accesso a ogni parte di navi, locali e qualsiasi mezzo di trasporto, ivi compresi velivoli e aeroscali utilizzati in relazione a o in associazione con le attività di pesca e trasformazione; c) garantiscono in ogni momento la sicurezza dei funzionari, li assistono attivamente e collaborano con loro nell'esercizio delle loro funzioni di ispezione; d) non ostacolano, intimidiscono o interferiscono, non fanno in modo che un'altra persona ostacoli, intimidisca o interferisca e impediscono che un'altra persona ostacoli, intimidisca o interferisca con i funzionari che compiono l'ispezione; e) rendono disponibile, ove possibile, un locale per riunioni isolato in cui l'osservatore di controllo possa informare i funzionari in base alle modalità previste dall', paragrafo 2, del presente regolamento.
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Obblighi generali degli operatori (Art. 113 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo