Art. 115
Norme comuni relative ai rapporti di ispezione
In vigore dal 8 apr 2011
Norme comuni relative ai rapporti di ispezione
1. Fatte salve le norme specifiche nel quadro di organizzazioni regionali per la gestione della pesca, i rapporti di ispezione di cui all' del regolamento sul controllo comprendono le informazioni pertinenti contenute nell'apposito modulo che figura nell'allegato XXVII. I rapporti sono compilati dai funzionari durante l'ispezione o appena possibile al termine della stessa.
2. Quando nel corso di una ispezione viene riscontrata una infrazione apparente, sono inseriti nel rapporto di ispezione gli elementi legali e materiali nonché qualsiasi altra informazione relativa all'infrazione. Quando nel corso di una ispezione vengono riscontrate varie infrazioni, sono riportati nel rapporto di ispezione i dati pertinenti di ogni infrazione.
3. Al termine dell'ispezione, i funzionari comunicano i risultati al responsabile del peschereccio, veicolo, velivolo, hovercraft o locale ispezionato (operatore). L'operatore ha la possibilità di formulare osservazioni sull'ispezione e sui suoi risultati. I commenti dell'operatore sono riportati nel rapporto di ispezione. Nel caso in cui non parlino la stessa lingua dell'operatore, i funzionari adottano le misure appropriate per rendere comprensibili i risultati dell'ispezione.
4. Se necessario, l'operatore ha il diritto di contattare il suo rappresentante o le autorità competenti del suo Stato di bandiera, qualora insorgano gravi difficoltà in merito alla comprensione dei risultati dell'ispezione e del conseguente rapporto.
5. Il formato per la trasmissione elettronica di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo viene deciso previa consultazione tra gli Stati membri e la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:404:oj#art-115