Art. 116
Redazione dei rapporti di ispezione
In vigore dal 8 apr 2011
Redazione dei rapporti di ispezione
1. Quando il rapporto di ispezione viene redatto manualmente in formato cartaceo, esso è leggibile, indelebile e chiaramente compilato. Nel rapporto non sono ammesse cancellature o modifiche. In caso di errore in un rapporto redatto manualmente, l'annotazione inesatta è barrata e siglata dal funzionario interessato.
2. Il rapporto è firmato dal funzionario responsabile dell'ispezione. L'operatore viene invitato a firmare il rapporto. Fatto salvo il diritto nazionale, la sua firma costituisce riconoscimento del rapporto e non è considerata accettazione del contenuto dello stesso.
3. I funzionari possono redigere i rapporti di ispezione di cui all' del presente regolamento mediante mezzi elettronici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:404:oj#art-116