Art. 116

Redazione dei rapporti di ispezione

In vigore dal 8 apr 2011
Redazione dei rapporti di ispezione 1.   Quando il rapporto di ispezione viene redatto manualmente in formato cartaceo, esso è leggibile, indelebile e chiaramente compilato. Nel rapporto non sono ammesse cancellature o modifiche. In caso di errore in un rapporto redatto manualmente, l'annotazione inesatta è barrata e siglata dal funzionario interessato. 2.   Il rapporto è firmato dal funzionario responsabile dell'ispezione. L'operatore viene invitato a firmare il rapporto. Fatto salvo il diritto nazionale, la sua firma costituisce riconoscimento del rapporto e non è considerata accettazione del contenuto dello stesso. 3.   I funzionari possono redigere i rapporti di ispezione di cui all' del presente regolamento mediante mezzi elettronici.
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