Art. 118

Banca dati elettronica

In vigore dal 8 apr 2011
Banca dati elettronica 1.   Gli Stati membri inseriscono nei programmi nazionali di controllo procedure relative alla registrazione, da parte dei loro funzionari, di rapporti di ispezione in formato cartaceo o elettronico. Tali rapporti vengono inseriti nella banca dati elettronica di cui all' del regolamento sul controllo e prevedono le funzionalità di cui all'allegato XXIV, punto 2, del presente regolamento. Le informazioni minime contenute nella banca dati elettronica sono quelle annotate conformemente all', paragrafo 1, del presente regolamento e indicate come obbligatorie nell'allegato XXVII. Nella banca dati viene inserita anche una scansione dei rapporti cartacei. 2.   La banca dati è accessibile alla Commissione e all'organismo da essa designato, conformemente alle procedure contemplate dagli del regolamento sul controllo. I relativi dati contenuti nella banca dati sono accessibili anche ad altri Stati membri nell'ambito di un piano di intervento congiunto. 3.   I dati ricavati dai rapporti sono tenuti a disposizione nella banca dati per almeno tre anni.
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