Art. 119
Notifica degli ispettori dell'Unione
In vigore dal 8 apr 2011
Notifica degli ispettori dell'Unione
1. Gli Stati membri e l'Agenzia europea di controllo della pesca notificano elettronicamente alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i nomi dei loro funzionari da inserire nell'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all' del regolamento sul controllo.
2. I funzionari da inserire nell'elenco:
a)
hanno una solida esperienza di materia di controllo ed ispezione della pesca;
b)
hanno una conoscenza approfondita della legislazione dell'Unione europea in materia di pesca;
c)
hanno una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua;
d)
sono fisicamente idonei all'esercizio delle loro mansioni;
e)
hanno ricevuto, ove del caso, la necessaria formazione in materia di sicurezza in mare.
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