Art. 119

Notifica degli ispettori dell'Unione

In vigore dal 8 apr 2011
Notifica degli ispettori dell'Unione 1.   Gli Stati membri e l'Agenzia europea di controllo della pesca notificano elettronicamente alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i nomi dei loro funzionari da inserire nell'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all' del regolamento sul controllo. 2.   I funzionari da inserire nell'elenco: a) hanno una solida esperienza di materia di controllo ed ispezione della pesca; b) hanno una conoscenza approfondita della legislazione dell'Unione europea in materia di pesca; c) hanno una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua; d) sono fisicamente idonei all'esercizio delle loro mansioni; e) hanno ricevuto, ove del caso, la necessaria formazione in materia di sicurezza in mare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-119

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Notifica degli ispettori dell'Unione (Art. 119 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo