Art. 121
Comunicazione degli ispettori dell'Unione alle organizzazioni regionali per la gestione della pesca
In vigore dal 8 apr 2011
Comunicazione degli ispettori dell'Unione alle organizzazioni regionali per la gestione della pesca
L'organismo designato dalla Commissione comunica alla segreteria di una organizzazione regionale per la gestione della pesca l'elenco degli ispettori dell'Unione chiamati a effettuare ispezioni nell'ambito di tale organizzazione.
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