Art. 122

Poteri e obblighi degli ispettori dell'Unione

In vigore dal 8 apr 2011
Poteri e obblighi degli ispettori dell'Unione 1.   Nell'esercizio delle loro mansioni gli ispettori dell'Unione ottemperano al diritto dell'Unione europea e, nella misura in cui si applichi, al diritto nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione o, qualora l'ispezione sia compiuta al di fuori delle acque dell'Unione, dello Stato membro di bandiera del peschereccio ispezionato e alle norme internazionali pertinenti. 2.   Gli ispettori dell'Unione esibiscono una carta di servizio indicante la loro identità e qualifica. A tal fine sono muniti di documento di identificazione rilasciato dalla Commissione o dall'Agenzia europea di controllo della pesca attestante la loro identità e qualifica. 3.   Gli Stati membri consentono agli ispettori dell'Unione di esercitare le loro mansioni e prestano loro l'assistenza necessaria per svolgere i loro compiti. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri possono permettere agli ispettori dell'Unione di assistere gli ispettori nazionali nell'esercizio delle loro mansioni. 5.   Gli del presente regolamento si applicano mutatis mutandis.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-122

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Poteri e obblighi degli ispettori dell'Unione (Art. 122 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo