Art. 124
Misure successive ai rapporti
In vigore dal 8 apr 2011
Misure successive ai rapporti
1. Gli Stati membri trattano i rapporti presentati dagli ispettori dell'Unione ai sensi dell' del presente regolamento nello stesso modo in cui trattano i rapporti ricevuti dai loro funzionari.
2. Lo Stato membro che ha designato l'ispettore dell'Unione o, se del caso, la Commissione o l'Agenzia europea di controllo della pesca collaborano con lo Stato membro che prende disposizioni a seguito di un rapporto presentato da un ispettore dell'Unione per favorire i procedimenti giudiziari e amministrativi.
3. Previa richiesta, l'ispettore dell'Unione assiste e fornisce prove nell'ambito delle procedure di infrazione avviate da qualsiasi Stato membro.
Storico versioni
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