Art. 124

Misure successive ai rapporti

In vigore dal 8 apr 2011
Misure successive ai rapporti 1.   Gli Stati membri trattano i rapporti presentati dagli ispettori dell'Unione ai sensi dell' del presente regolamento nello stesso modo in cui trattano i rapporti ricevuti dai loro funzionari. 2.   Lo Stato membro che ha designato l'ispettore dell'Unione o, se del caso, la Commissione o l'Agenzia europea di controllo della pesca collaborano con lo Stato membro che prende disposizioni a seguito di un rapporto presentato da un ispettore dell'Unione per favorire i procedimenti giudiziari e amministrativi. 3.   Previa richiesta, l'ispettore dell'Unione assiste e fornisce prove nell'ambito delle procedure di infrazione avviate da qualsiasi Stato membro.
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Misure successive ai rapporti (Art. 124 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo