Art. 125
Istituzione e funzionamento di un sistema di punti per infrazioni gravi
In vigore dal 8 apr 2011
Istituzione e funzionamento di un sistema di punti per infrazioni gravi
Ogni Stato membro designa le autorità nazionali competenti responsabili di:
a)
istituire il sistema per l'assegnazione di punti per le infrazioni gravi, di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo;
b)
assegnare il numero adeguato di punti al titolare di una licenza di pesca;
c)
trasferire i punti assegnati a qualsiasi futuro titolare di una licenza di pesca per il peschereccio interessato quando quest'ultimo è oggetto di una vendita, di un trasferimento o di un altro tipo di cambiamento di proprietà; e
d)
conservare la documentazione dei punti assegnati o trasferiti al titolare di ciascuna licenza di pesca.
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