Art. 125

Istituzione e funzionamento di un sistema di punti per infrazioni gravi

In vigore dal 8 apr 2011
Istituzione e funzionamento di un sistema di punti per infrazioni gravi Ogni Stato membro designa le autorità nazionali competenti responsabili di: a) istituire il sistema per l'assegnazione di punti per le infrazioni gravi, di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo; b) assegnare il numero adeguato di punti al titolare di una licenza di pesca; c) trasferire i punti assegnati a qualsiasi futuro titolare di una licenza di pesca per il peschereccio interessato quando quest'ultimo è oggetto di una vendita, di un trasferimento o di un altro tipo di cambiamento di proprietà; e d) conservare la documentazione dei punti assegnati o trasferiti al titolare di ciascuna licenza di pesca.
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Istituzione e funzionamento di un sistema di punti per infrazioni gravi (Art. 125 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo