Art. 127
Notifica delle decisioni
In vigore dal 8 apr 2011
Notifica delle decisioni
Qualora l'autorità designata conformemente all' del presente regolamento non coincida con l'autorità unica di cui all', paragrafo 5, del regolamento sul controllo, quest'ultima viene informata in merito ad ogni decisione adottata a norma del presente titolo.
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