Art. 127

Notifica delle decisioni

In vigore dal 8 apr 2011
Notifica delle decisioni Qualora l'autorità designata conformemente all' del presente regolamento non coincida con l'autorità unica di cui all', paragrafo 5, del regolamento sul controllo, quest'ultima viene informata in merito ad ogni decisione adottata a norma del presente titolo.
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Notifica delle decisioni (Art. 127 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo