Art. 128

Trasferimento di proprietà

In vigore dal 8 apr 2011
Trasferimento di proprietà Quando il peschereccio è messo in vendita o è oggetto di un altro tipo di trasferimento di proprietà, il titolare della licenza di pesca informa ogni futuro titolare potenziale della licenza in merito al numero di punti che gli restano assegnati, per mezzo di una copia certificata ottenuta presso le autorità competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-128

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trasferimento di proprietà (Art. 128 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo