Art. 130

Misure adottate in seguito alla sospensione e alla revoca definitiva della licenza di pesca

In vigore dal 8 apr 2011
Misure adottate in seguito alla sospensione e alla revoca definitiva della licenza di pesca 1.   Se una licenza di pesca è stata sospesa o revocata a titolo definitivo a norma dell' del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera informa immediatamente il titolare della licenza di pesca in merito alla sospensione o alla revoca definitiva della medesima. 2.   Ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare della licenza di pesca provvede all'immediata cessazione delle attività di pesca del peschereccio interessato. Egli fa in modo che quest'ultimo proceda immediatamente al porto di provenienza o al porto indicato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Durante il viaggio, gli attrezzi da pesca sono fissati e stivati ai sensi dell' del regolamento sul controllo. Il titolare della licenza di pesca fa in modo che tutte le catture a bordo del peschereccio siano trattate conformemente alle istruzioni delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
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Misure adottate in seguito alla sospensione e alla revoca definitiva della licenza di pesca (Art. 130 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo