Art. 131

Cancellazione della licenza di pesca dai relativi elenchi

In vigore dal 8 apr 2011
Cancellazione della licenza di pesca dai relativi elenchi 1.   Qualora la licenza di pesca venga sospesa o revocata a titolo definitivo a norma dell', paragrafi 1 o 2, del presente regolamento, il peschereccio a cui si riferisce la licenza sospesa o revocata a titolo definitivo viene identificato come sprovvisto di licenza nel registro nazionale di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale peschereccio viene altresì identificato in questo modo nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002. 2.   La revoca definitiva di una licenza di pesca conformemente all', paragrafo 2, del presente regolamento non incide sui livelli di riferimento dello Stato membro che rilascia la licenza a norma dell' del regolamento (CE) n. 2371/2002. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri aggiornano immediatamente l'elenco di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento sul controllo con l'indicazione di tutti i punti assegnati e delle risultanti sospensioni e revoche definitive delle licenze di pesca, inserendo la data in cui diventano applicabili e la durata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-131

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cancellazione della licenza di pesca dai relativi elenchi (Art. 131 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo