Art. 131
Cancellazione della licenza di pesca dai relativi elenchi
In vigore dal 8 apr 2011
Cancellazione della licenza di pesca dai relativi elenchi
1. Qualora la licenza di pesca venga sospesa o revocata a titolo definitivo a norma dell', paragrafi 1 o 2, del presente regolamento, il peschereccio a cui si riferisce la licenza sospesa o revocata a titolo definitivo viene identificato come sprovvisto di licenza nel registro nazionale di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale peschereccio viene altresì identificato in questo modo nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. La revoca definitiva di una licenza di pesca conformemente all', paragrafo 2, del presente regolamento non incide sui livelli di riferimento dello Stato membro che rilascia la licenza a norma dell' del regolamento (CE) n. 2371/2002.
3. Le autorità competenti degli Stati membri aggiornano immediatamente l'elenco di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento sul controllo con l'indicazione di tutti i punti assegnati e delle risultanti sospensioni e revoche definitive delle licenze di pesca, inserendo la data in cui diventano applicabili e la durata.
Storico versioni
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