Art. 133

Cancellazione di punti

In vigore dal 8 apr 2011
Cancellazione di punti 1.   Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi dell' del presente regolamento, i punti sulla base dei quali tale licenza è stata sospesa non vengono cancellati. I nuovi punti assegnati al titolare della licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione dell' del presente regolamento. 2.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 3, del regolamento sul controllo, qualora i punti siano stati cancellati a norma dell', paragrafo 4, del regolamento sul controllo, si considera che la licenza di pesca del titolare non sia stata sospesa conformemente all' del presente regolamento. 3.   Vengono cancellati due punti, a condizione che il numero totale di punti assegnati al titolare della licenza di pesca per il peschereccio interessato sia superiore a due, qualora: a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie; o b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca; o c) il titolare della licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 % delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca; o d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca. Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca può avvalersi una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c) o d) per ridurre il numero di punti assegnatigli, a condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti i punti della licenza di pesca. 4.   Qualora i punti siano stati cancellati a norma del paragrafo 3, il titolare della licenza viene informato di tale cancellazione. Il titolare della licenza di pesca viene altresì informato del numero di punti rimanenti.
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Cancellazione di punti (Art. 133 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo