Art. 134

Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci

In vigore dal 8 apr 2011
Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci Gli Stati membri informano la Commissione del loro sistema di punti nazionale per i comandanti di cui all', paragrafo 6, del regolamento sul controllo sei mesi dopo la data di applicazione del presente titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-134

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci (Art. 134 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo