Art. 132

Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca

In vigore dal 8 apr 2011
Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca 1.   Se un peschereccio la cui licenza di pesca sia stata sospesa o revocata a titolo definitivo conformemente all' del presente regolamento svolge attività di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, le autorità competenti adottano misure di esecuzione immediate a norma dell' del regolamento sul controllo. 2.   Il peschereccio di cui al paragrafo 1 può, ove del caso, essere inserito nell'elenco delle imbarcazioni INN (illegali, non dichiarate, non regolamentate) dell'Unione conformemente all' del regolamento (CE) n. 1005/2008.
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Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca (Art. 132 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo