Art. 27

Controllo e registrazione delle attività di pesca

In vigore dal 8 apr 2011
Controllo e registrazione delle attività di pesca 1.   Gli Stati membri utilizzano i dati ricevuti a norma dell', dell', paragrafo 1, e dell' del presente regolamento ai fini del controllo efficace delle attività di pesca dei pescherecci. 2.   Gli Stati membri di bandiera: a) garantiscono che i dati pervenuti a norma del presente capo siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni; b) adottano tutte le misure idonee a garantire l'utilizzo di tali dati esclusivamente per scopi ufficiali; e c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.
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Controllo e registrazione delle attività di pesca (Art. 27 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo