Art. 29
Pescherecci dell'Unione soggetti alla compilazione e alla presentazione del giornale di pesca e della dichiarazione di trasbordo/sbarco in formato cartaceo
In vigore dal 8 apr 2011
Pescherecci dell'Unione soggetti alla compilazione e alla presentazione del giornale di pesca e della dichiarazione di trasbordo/sbarco in formato cartaceo
1. Fatte salve le disposizione specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri non soggetto alla compilazione e alla trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco, compila e presenta in formato cartaceo i dati del giornale di pesca, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco di cui agli del regolamento sul controllo. Le suddette dichiarazioni di trasbordo e di sbarco possono essere altresì compilate e presentate dal rappresentante del comandante a suo nome.
2. L'obbligo di compilare e presentare i dati del giornale di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo si applica anche ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri ai quali lo Stato membro di bandiera imponga di tenere il giornale di pesca e di presentare le dichiarazioni di trasbordo e/o di sbarco in conformità all', paragrafo 3, e all', paragrafo 3, del regolamento sul controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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