Art. 28
Accesso ai dati da parte della Commissione
In vigore dal 8 apr 2011
Accesso ai dati da parte della Commissione
La Commissione può chiedere agli Stati membri, in conformità all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul controllo, di provvedere alla trasmissione automatica, alla Commissione o all'organismo da essa designato, dei dati da fornire in conformità all' del presente regolamento, riguardanti un gruppo specifico di pescherecci durante un determinato periodo di tempo. Tali dati sono trasmessi simultaneamente al CCP dello Stato membro di bandiera secondo il modello riportato nell'allegato V.
Storico versioni
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