Art. 26

Mancata ricezione dei dati

In vigore dal 8 apr 2011
Mancata ricezione dei dati 1.   Se durante dodici ore consecutive non riceve dati a norma dell' o dell', paragrafo 1, del presente regolamento, il CCP dello Stato membro di bandiera ne informa quanto prima il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione o il loro rappresentante. Se, per uno stesso peschereccio dell'Unione, il fatto si ripete più di tre volte nell'arco di un anno, lo Stato membro di bandiera procede all'accurato controllo dell'impianto di localizzazione via satellite del peschereccio. Esso dispone inoltre un'indagine per accertare se l'apparecchiatura sia stata manomessa. In deroga all', paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento, l'apparecchiatura può essere asportata per essere esaminata. 2.   Se durante dodici ore non riceve dati a norma dell' o dell', paragrafo 1, del presente regolamento, e l'ultima posizione ricevuta era all'interno delle acque territoriali di uno Stato membro, il CCP dello Stato membro di bandiera ne informa quanto prima il CCP dello Stato membro costiero di cui trattasi. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro costiero, qualora rilevino la presenza di un peschereccio dell'Unione nelle proprie acque territoriali e non abbiano ricevuto dati a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, del presente regolamento, ne informano il comandante del peschereccio e il CCP dello Stato di bandiera.
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Mancata ricezione dei dati (Art. 26 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo