Art. 25
Guasto tecnico o non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite
In vigore dal 8 apr 2011
Guasto tecnico o non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite
1. Qualora il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio dell'Unione sia tecnicamente guasto o non funzioni, il comandante o il suo rappresentante, a partire dal momento in cui è stato rilevato il guasto o dal momento in cui sia stato informato in conformità al paragrafo 4 o all', paragrafo 1, del presente regolamento, comunica ogni quattro ore al CCP dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio tramite un sistema di telecomunicazione adeguato. Gli Stati membri decidono in merito al sistema di telecomunicazione da utilizzare e lo indicano sul sito web di cui all' del regolamento sul controllo.
2. Il CCP dello Stato membro di bandiera inserisce senza indugio nella banca dati del VMS le posizioni geografiche di cui al paragrafo 1, non appena ricevute. I dati manuali del VMS devono essere chiaramente distinguibili dai messaggi automatici all'interno di una banca dati. Ove del caso, tali dati del VMS manuali devono essere trasmessi senza indugio agli Stati membri costieri.
3. Un peschereccio dell'Unione non può salpare dal porto, quando si è verificata una situazione di guasto tecnico o di non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite, finché le autorità competenti dello Stato di bandiera non abbiano constatato che il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo funziona perfettamente. In deroga a questo principio, il CCP dello Stato membro di bandiera può autorizzare i propri pescherecci a lasciare il porto con un dispositivo di localizzazione via satellite non funzionante ai fini della sua riparazione o sostituzione.
4. Se il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio dell'Unione risulta difettoso o non perfettamente funzionante, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera o, eventualmente, dello Stato membro costiero, provvedono ad informarne il comandante o la persona responsabile del peschereccio, o il loro rappresentante.
5. L'asportazione dell'impianto di localizzazione via satellite a fini di riparazione o sostituzione è soggetta all'approvazione delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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