Art. 23

Controllo dell'entrata in zone specifiche e dell'uscita da tali zone

In vigore dal 8 apr 2011
Controllo dell'entrata in zone specifiche e dell'uscita da tali zone Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP controlli, attraverso i dati VMS, la data e l'ora dell'entrata e dell'uscita dei suoi pescherecci nelle/dalle zone sotto elencate: a) tutte le zone marittime soggette a norme specifiche di accesso alle acque e alle risorse; b) le zone di restrizione della pesca di cui all' del regolamento sul controllo; c) le zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali per la pesca cui aderiscono l'Unione europea o taluni Stati membri; d) acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di paesi terzi.
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Controllo dell'entrata in zone specifiche e dell'uscita da tali zone (Art. 23 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo