Art. 23
Controllo dell'entrata in zone specifiche e dell'uscita da tali zone
In vigore dal 8 apr 2011
Controllo dell'entrata in zone specifiche e dell'uscita da tali zone
Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP controlli, attraverso i dati VMS, la data e l'ora dell'entrata e dell'uscita dei suoi pescherecci nelle/dalle zone sotto elencate:
a)
tutte le zone marittime soggette a norme specifiche di accesso alle acque e alle risorse;
b)
le zone di restrizione della pesca di cui all' del regolamento sul controllo;
c)
le zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali per la pesca cui aderiscono l'Unione europea o taluni Stati membri;
d)
acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di paesi terzi.
Storico versioni
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