Art. 21
Misure di controllo incombenti agli Stati membri di bandiera
In vigore dal 8 apr 2011
Misure di controllo incombenti agli Stati membri di bandiera
Ciascuno Stato membro di bandiera provvede al controllo e alla sorveglianza continui e sistematici dell'esattezza dei dati trasmessi a norma dell' del presente regolamento e interviene tempestivamente non appena constati dati inesatti o incompleti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:404:oj#art-21