Art. 21 · Misure di controllo incombenti agli Stati membri di bandiera

Art. 21

Misure di controllo incombenti agli Stati membri di bandiera

In vigore dal 8 apr 2011
Misure di controllo incombenti agli Stati membri di bandiera Ciascuno Stato membro di bandiera provvede al controllo e alla sorveglianza continui e sistematici dell'esattezza dei dati trasmessi a norma dell' del presente regolamento e interviene tempestivamente non appena constati dati inesatti o incompleti.
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