Art. 20
Responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite
In vigore dal 8 apr 2011
Responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite
1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e trasmettano i dati specificati all', paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Fatto salvo l', paragrafo 1, del presente regolamento, i comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono in particolare affinché:
a)
i dati non siano alterati in alcun modo;
b)
l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite, scollegate o bloccate in alcun modo;
c)
l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta; e
d)
il dispositivo di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio.
3. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite a meno che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ne abbiano autorizzato la riparazione o sostituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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