Art. 20

Responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite

In vigore dal 8 apr 2011
Responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite 1.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e trasmettano i dati specificati all', paragrafo 1, del presente regolamento. 2.   Fatto salvo l', paragrafo 1, del presente regolamento, i comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono in particolare affinché: a) i dati non siano alterati in alcun modo; b) l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite, scollegate o bloccate in alcun modo; c) l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta; e d) il dispositivo di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio. 3.   È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite a meno che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ne abbiano autorizzato la riparazione o sostituzione.
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Responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite (Art. 20 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo