Art. 18

Obbligatorietà del dispositivo di localizzazione via satellite sui pescherecci dell'Unione

In vigore dal 8 apr 2011
Obbligatorietà del dispositivo di localizzazione via satellite sui pescherecci dell'Unione 1.   Fatto salvo l', paragrafo 3, del presente regolamento, i pescherecci dell'Unione soggetti al VMS non possono lasciare il porto se non sono provvisti di un dispositivo di localizzazione via satellite pienamente funzionante installato a bordo. 2.   Quando un peschereccio dell'Unione è ormeggiato in porto, il dispositivo di localizzazione via satellite può essere disinserito soltanto nei seguenti casi: a) previa notifica inviata al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro costiero; e b) a condizione che la comunicazione successiva indichi che il peschereccio dell'Unione non ha cambiato posizione rispetto alla comunicazione precedente. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono consentire che la notifica preventiva di cui alla lettera a) sia sostituita da un messaggio automatico VMS o da un allarme generato dal sistema, che indichi la presenza del peschereccio in una zona geografica predefinita del porto. 3.   Il presente capo non si applica ai pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura.
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Obbligatorietà del dispositivo di localizzazione via satellite sui pescherecci dell'Unione (Art. 18 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo