Art. 17
Boe segnaletiche intermedie
In vigore dal 8 apr 2011
Boe segnaletiche intermedie
1. Agli attrezzi fissi di estensione superiore a cinque miglia nautiche sono fissate boe segnaletiche intermedie nel modo seguente:
a)
le boe segnaletiche intermedie sono utilizzate a distanze non superiori a cinque miglia nautiche, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore a tale distanza;
b)
le boe segnaletiche intermedie sono attrezzate con una luce intermittente di colore giallo che lampeggia ogni cinque secondi (F1 Y5s) ed è visibile a una distanza di almeno due miglia nautiche. Esse hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all'estremità nel settore orientale, fatta eccezione per la bandierina che è di colore bianco.
2. In deroga al paragrafo 1, nel Mar Baltico le boe segnaletiche intermedie sono fissate agli attrezzi fissi di estensione superiore a un miglio nautico. Le boe segnaletiche intermedie sono utilizzate a distanze non superiori a un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore ad un miglio nautico.
Le boe segnaletiche intermedie hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all'estremità nel settore orientale, tranne per quanto in appresso specificato:
a)
le bandierine sono di colore bianco;
b)
una boa segnaletica intermedia ogni cinque è dotata di un riflettore radar con una portata di almeno due miglia nautiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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