Art. 22
Frequenza di trasmissione dei dati
In vigore dal 8 apr 2011
Frequenza di trasmissione dei dati
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP riceva attraverso il VMS, almeno una volta ogni due ore, le informazioni di cui all' del presente regolamento riguardanti i propri pescherecci. Il CCP può chiedere che la trasmissione avvenga ad intervalli più ravvicinati.
2. Il CCP ha la possibilità di individuare l'effettiva posizione di ognuno dei suoi pescherecci.
Storico versioni
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