Art. 31
Istruzioni per la compilazione e la presentazione di giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo
In vigore dal 8 apr 2011
Istruzioni per la compilazione e la presentazione di giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo
1. Il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo sono compilati e presentati in conformità alle istruzioni riportate nell'allegato X.
2. Qualora le istruzioni riportate nell'allegato X dichiarino facoltativa l'applicazione di una norma, lo Stato di bandiera ha la facoltà di rendere tale norma obbligatoria.
3. Tutte le registrazioni inserite nel giornale di pesca, nella dichiarazione di trasbordo e nella dichiarazione di sbarco sono leggibili e indelebili. È vietato cancellare o alterare le registrazioni. In caso di errore, la registrazione errata è annullata con un'unica riga e la registrazione corretta è scritta e siglata dal comandante. Ogni riga è siglata dal comandante.
4. Il comandante del peschereccio dell'Unione o, per le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco, il suo rappresentante certifica con le proprie iniziali o la propria firma la correttezza delle registrazioni inserite nel giornale di pesca, nella dichiarazione di trasbordo e nella dichiarazione di sbarco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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