Art. 33

Compilazione del giornale di pesca in formato cartaceo

In vigore dal 8 apr 2011
Compilazione del giornale di pesca in formato cartaceo 1.   Il giornale di pesca cartaceo è compilato con tutte le informazioni obbligatorie, anche in assenza di catture: a) quotidianamente entro le ore 24:00 e prima dell'entrata in porto; b) all'atto di ogni ispezione in mare; c) in determinate circostanze definite dalla normativa dell'Unione o dallo Stato membro di bandiera. 2.   Si compila una nuova riga nel giornale di pesca cartaceo: a) per ogni giornata in mare; b) quando si esercita attività di pesca in una nuova divisione CIEM o in un'altra zona di pesca nell'arco della stessa giornata; c) quando si inseriscono dati relativi allo sforzo di pesca. 3.   Si compila una nuova pagina nel giornale di pesca cartaceo: a) quando si utilizza un attrezzo diverso o una rete con maglie di dimensione diversa rispetto all'attrezzo precedentemente utilizzato; b) per ogni operazione di pesca effettuata dopo un trasbordo o dopo uno sbarco intermedio; c) quando il numero delle colonne non è sufficiente; d) all'atto della partenza da un porto qualora non sia stato effettuato lo sbarco. 4.   All'atto della partenza da un porto o a seguito del completamento di un'operazione di trasbordo e quando le catture rimangono a bordo, i quantitativi di ogni specie sono indicati su una nuova pagina del giornale di pesca. 5.   Si utilizzano i codici riportati nell'allegato XI per indicare, alle voci corrispondenti del giornale di pesca in formato cartaceo, gli attrezzi di pesca utilizzati.
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