Art. 91
Formato delle note di vendita
In vigore dal 8 apr 2011
Formato delle note di vendita
1. Gli Stati membri determinano il formato da utilizzare ai fini della compilazione e della trasmissione delle note di vendita di cui all' del regolamento sul controllo.
2. Gli Stati membri effettuano lo scambio delle informazioni indicate nel presente capo utilizzando il formato riportato nell'allegato XII dal quale si ricava il linguaggio XML (extensible mark-up language). Lo standard XML da utilizzare per tutti gli scambi di dati elettronici tra gli Stati membri, la Commissione e l'organismo da questa designato è stabilito dalla Commissione previa consultazione con gli Stati membri.
3. Le modifiche apportate al formato di cui al paragrafo 1 sono chiaramente identificate e contrassegnate con la data della modifica. Tali modifiche non entrano in vigore prima di sei mesi dalla data in cui sono state decise.
4. Gli Stati membri che ricevono informazioni elettroniche da un altro Stato membro provvedono a inviare un messaggio di ricezione alle autorità competenti di detto Stato membro. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.
5. I dati dell'allegato XII che sono obbligatori per gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri a registrare le proprie note di vendita conformemente alle norme dell'Unione sono altresì obbligatori negli scambi fra Stati membri.
6. Gli Stati membri:
a)
garantiscono che i dati pervenuti a norma del presente capo siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni;
b)
adottano tutte le misure idonee a garantire l'utilizzo di tali dati esclusivamente per scopi ufficiali; nonché
c)
adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.
7. In ogni Stato membro, l'autorità unica di cui all', paragrafo 5, del regolamento sul controllo è responsabile della trasmissione, ricezione, gestione ed elaborazione di tutti i dati indicati nel presente capo.
8. Gli Stati membri si scambiano i dati necessari per contattare le autorità di cui al paragrafo 7 e informano la Commissione e l'organismo da questa designato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
9. Eventuali modifiche alle informazioni di cui ai paragrafi 7 e 8 sono comunicate alla Commissione, all'organismo da questa designato e agli altri Stati membri prima che acquistino efficacia.
10. Il formato delle note di vendita non soggette a compilazione e trasmissione elettronica è deciso dagli Stati membri. Tali note di vendita riportano come minimo le informazioni previste dall', paragrafo 1, del regolamento sul controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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