Art. 63
Controllo fisico
In vigore dal 8 apr 2011
Controllo fisico
1. Quando le misurazioni della potenza di propulsione si effettuano a bordo di un peschereccio nell'ambito di un controllo fisico della potenza del motore di propulsione ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento sul controllo, la potenza del motore di propulsione si può misurare nel punto più facilmente accessibile tra l'elica e il motore.
2. Se la potenza del motore di propulsione viene misurata dopo il riduttore, si applica un'opportuna correzione alla misurazione per calcolare la potenza del motore di propulsione nella flangia di trasmissione del motore in conformità alla definizione dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2930/86. Tale correzione tiene conto delle perdite di potenza derivanti dal riduttore sulla base dei dati tecnici ufficiali forniti dal costruttore del riduttore.
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