Art. 65
Notifica e valutazione dei piani di campionamento
In vigore dal 8 apr 2011
Notifica e valutazione dei piani di campionamento
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i rispettivi piani di campionamento dodici mesi dopo l'entrata in vigore di un piano di ricostituzione. Nel caso di piani di ricostituzione già validi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, il piano di campionamento è notificato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Le modifiche apportate al piano di campionamento sono notificate prima che acquistino efficacia.
2. Oltre alla valutazione prevista dall', paragrafo 4, del regolamento sul controllo, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta anche:
a)
dopo la notifica di cui al paragrafo 1 e in seguito ogni cinque anni, la conformità dei piani di campionamento notificati rispetto ai criteri e ai requisiti menzionati nell', paragrafi 2 e 3, del presente regolamento;
b)
la conformità di eventuali modifiche apportate a un piano di campionamento di cui al paragrafo 1 rispetto ai criteri e ai requisiti menzionati nell', paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.
3. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca formula raccomandazioni, se opportuno, atte a migliorare il piano di campionamento.
Storico versioni
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