Art. 55

Operazioni di pesca che coinvolgono due o più pescherecci dell'Unione

In vigore dal 8 apr 2011
Operazioni di pesca che coinvolgono due o più pescherecci dell'Unione Fatte salve le norme speciali, in caso di operazioni di pesca che coinvolgono due o più pescherecci dell'Unione — di Stati membri diversi, o — dello stesso Stato membro, ma le cui catture sono sbarcate in uno Stato membro diverso da quello di bandiera, la cattura sbarcata è attribuita al peschereccio che sbarca i prodotti della pesca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Operazioni di pesca che coinvolgono due o più pescherecci dell'Unione (Art. 55 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo