Art. 55
Operazioni di pesca che coinvolgono due o più pescherecci dell'Unione
In vigore dal 8 apr 2011
Operazioni di pesca che coinvolgono due o più pescherecci dell'Unione
Fatte salve le norme speciali, in caso di operazioni di pesca che coinvolgono due o più pescherecci dell'Unione
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di Stati membri diversi, o
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dello stesso Stato membro, ma le cui catture sono sbarcate in uno Stato membro diverso da quello di bandiera,
la cattura sbarcata è attribuita al peschereccio che sbarca i prodotti della pesca.
Storico versioni
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