Art. 57
Metodologia di campionamento
In vigore dal 8 apr 2011
Metodologia di campionamento
1. I piani di campionamento di cui all' del presente regolamento sono redatti conformemente all'allegato XVI.
2. La dimensione del campione oggetto dell'ispezione è determinata sulla base del rischio secondo le seguenti modalità:
a)
rischio «molto basso»: il 3 % del campione;
b)
rischio «basso»: il 5 % del campione;
c)
rischio «medio»: il 10 % del campione;
d)
rischio «alto»: il 15 % del campione;
e)
rischio «molto alto»: il 20 % del campione.
3. Le catture giornaliere di un settore della flotta per uno stock determinato si calcolano moltiplicando il numero totale di pescherecci dell'Unione attivi del settore della flotta interessato per la cattura giornaliera media relativa a ogni stock determinato e ad ogni peschereccio dell'Unione sulla base delle catture del campione di pescherecci dell'Unione sottoposti a ispezione.
4. Si considera che gli Stati membri che raccolgono sistematicamente, su base almeno mensile per ciascuno dei propri pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco, dati
a)
su tutti gli sbarchi di catture di tutte le specie in chilogrammi, incluse le assenze di sbarchi;
b)
sui rettangoli statistici in cui tali catture sono state effettuate abbiano ottemperato ai requisiti relativi al piano di campionamento di cui all' del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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